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REGOLAMENTO DEL RAGGRUPPAMENTO PICCOLA INDUSTRIA
DELLA
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI PROVINCE DELLA SARDEGNA MERIDIONALE
CAGLIARI, CARBONIA-IGLESIAS E MEDIO CAMPIDANO CONFINDUSTRIA
approvato dalla GIUNTA il 6 Dicembre 1992
Art. 1
E' costituita presso l'Associazione Industriali Province della Sardegna
Meridionale, Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano CONFINDUSTRIA
la Piccola Industria.
Art. 2
Fanno parte di diritto della Piccola Industria tutte le imprese, aderenti
all'Associazione Industriali, con meno di 100 dipendenti.
Non appartengono alla Piccola Industria le aziende che fanno parte dì
medi o grandi complessi industriali.
Art. 3
La Piccola Industria, in armonia con gli indirizzi e l'attività
dell'Associazione, ha lo scopo di:
- tutelare gli interessi specifici delle imprese minori;
- promuovere iniziative per approfondire la conoscenza dei problemi economici,
sociali, politici e tecnici delle piccole imprese, nonché la loro
divulgazione all'esterno dell'Associazione;
- concorrere, nel quadro dell'azione svolta dall'Associazione, allo
studio ed alla promozione dì iniziative atte a rafforzare la
validità e la presenza esterna delle rappresentanze industriali;
- contribuire all'attività dell'Associazione con l'apporto di
uomini, con l'elaborazione di idee e l'organizzazione di concrete iniziative.
Art. 4
Ai fini previsti dal precedente articolo, gli Organi della Piccola Industria,
di cui all'Art. 5, secondo le rispettive competenze devono:
- esaminare i problemi della Piccola Industria, avvalendosi eventualmente di
apposite commissioni di studio, in contatto ed in collaborazione, ove occorra,
con i Gruppi o Sezioni Piccola Industria costituiti presso altre Associazioni;
- elaborare efficaci soluzioni a tali problemi e promuoverne la pratica
attuazione, nello spirito di collaborazione di cui al punto precedente;
- programmare iniziative di collegamento con l'opinione pubblica, con i
pubblici poteri e le forze politiche e sociali al fine di richiamare
l'attenzione sui problemi, sugli obiettivi ed il ruolo della Piccola Industria;
- partecipare con propri rappresentanti a manifestazioni ed iniziative
che rivestano particolare interesse per la Piccola Industria;
- provvedere alla nomina dei propri rappresentanti in seno agli organismi
locali, regionali e nazionali che prevedono tali rappresentanze.
Art. 5
Sono organi della Piccola Industria:
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
Art. 6
Il Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante per ciascuna
Sezione Merceologica costituita presso l' Province della Sardegna Meridionale,
Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano CONFINDUSTRIA, eletto
dall'Assemblea della Piccola Industria di ciascuna sezione merceologica.
Art. 7
Il Consiglio Direttivo:
- elegge fra i suoi membri, a scrutinio segreto, il Presidente ed il Vice
Presidente;
- svolge ogni azione necessaria per il conseguimento degli scopi previsti dall'Art. 3;
- assolve i compiti che le vengono demandati dallo Statuto dell'Associazione e
dal presente Regolamento;
- svolge gli specifici incarichi ad essa delegati dagli Organi dell'Associazione;
- designa i rappresentanti provinciali della Piccola Industria in seno agli
analoghi organismi nazionali e regionali.
Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei
componenti il Consiglio Direttivo. E ammessa la delega.
Art. 8
Per la regolare costituzione del Consiglio Direttivo e per la validità delle
sue deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno
dei Consiglieri in prima convocazione e di un terzo più uno in seconda
convocazione.
Art. 9
Il Presidente della Piccola Industria:
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- vigila sull'attività della Piccola Industria, curando che gli organi
direttivi vengano periodicamente riuniti ed interessati ai problemi riguardanti
il settore della Piccola Industria;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo ed adempie a tutte
le altre funzioni che gli siano delegate dagli organi della Piccola Industria o
dall'Associazione. Il Presidente fa parte di diritto della Giunta e del Comitato di
Presidenza dell'Associazione.
Art. 10
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nel conseguimento degli scopi di cui all'Art. 3
Art. 11
Il Presidente, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo durano in carica
due anni. La scadenza delle cariche è fissata in coincidenza con la scadenza
delle altre cariche associative.
Art. 12
Alla segreteria della Piccola Industria provvede, con personale proprio,
l'Associazione Industriali Province della Sardegna Meridionale, Cagliari,
Carbonia-Iglesias e Medio Campidano CONFINDUSTRIA.
Art. 13
Le modifiche del presente Regolamento vengono deliberate dal Consiglio Direttivo
con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
Le proposte di modifica sono avanzate dagli Organi statutari di cui all'Art. 5) o
da almeno 1/10 degli associati e devono essere precisamente specificati.
Il Presidente convoca obbligatoriamente il Consiglio Direttivo per deliberare sulle
modifiche proposte entro un mese dalla loro presentazione.
Le modifiche deliberate dovranno essere approvate dalla Giunta dell'Associazione.
Art. 14
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme
contenute nello Statuto dell'Associazione Industriali Province della Sardegna
Meridionale, Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano CONFINDUSTRIA.
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