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ART. 4 - AMMISSIONE DEL SOCIO
La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa,
deve essere indirizzata al Presidente dell’Associazione e compilata sugli
appositi moduli.
La domanda deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente
Statuto, del Codice Etico confederale e della Carta dei valori associativi, di
tutti i diritti ed obblighi da essi derivanti, l’impegno al pagamento dei
contributi ed all’invio all’Associazione della documentazione richiesta
per l’accertamento della capacità contributiva di cui al successivo
Art. 5, punto d).
I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena
affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento
al Codice etico confederale.
Alla domanda di ammissione l’Azienda richiedente deve allegare il Modello
DM-10 o documento equipollente presentato all’INPS relativo al mese precedente
a quello della data di iscrizione; inoltre nella domanda deve indicare esplicitamente
il nominativo del rappresentante dell’Azienda in Associazione, la natura
dell’attività esercitata, l’ubicazione dell’unità
operativa, il numero dei dipendenti e versare contestualmente la quota di iscrizione
nella misura determinata dall'Associazione.
Le imprese sono rappresentate in Associazione dal titolare o dal legale
rappresentante o dall'amministratore delegato o dal direttore generale con
procura ad negotia. Possono altresì rappresentare l'azienda, su delega
formalmente espressa, i membri dei consigli d'amministrazione o gli institori o
i dirigenti o i funzionari dell'impresa muniti di procura ad negotia per settori
fondamentali dell'attività aziendale.
Le domande vengono approvate dal Consiglio Direttivo, sentito il parere della
Sezione interessata. Qualora la Sezione interessata non provveda ad esprimere il
suo parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento di copia della domanda di
ammissione, il parere si intenderà favorevole.
In caso di pronuncia negativa del Consiglio Direttivo, l’impresa può
richiedere un riesame della domanda da parte della Giunta che decide in modo
inappellabile nel caso la domanda venga accolta.
Contro la deliberazione negativa della Giunta è possibile ricorrere ai
Probiviri che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.
All’atto dell’ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore
dell’Associazione di:
un contributo di iscrizione;
un contributo ordinario trimestrale - nel rispetto del minimale annuale -
ed eventuali contributi speciali deliberati dall’Assemblea.
ART. 5 - OBBLIGHI DEL SOCIO
Il Socio ha l’obbligo di osservare il presente Statuto e le deliberazioni
che saranno adottate dai competenti Organi statutari, comprese quelle in materia di
rappresentanza esterna, contributiva e sindacale.
Il Socio ha inoltre l’obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in
conseguenza della sua appartenenza al sistema confederale ed in particolare di
rispettarne il Codice Etico.
In particolare il Socio è tenuto a:
- non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni
diverse dalla Confindustria e costituite per analoghi scopi;
- applicare i contratti collettivi e gli accordi sindacali stipulati
dall’Associazione o dalle altre componenti del sistema;
- rispettare, laddove esista, il Regolamento della Sezione di appartenenza;
- inviare la documentazione per l’accertamento della capacità
contributiva e versare i contributi associativi con le modalità e
scadenze stabilite dall’Associazione;
- comunicare all’Associazione, tempestivamente e per iscritto, i dati
necessari all’aggiornamento del Registro delle Imprese di Confindustria e
quant’altro richiesto per l’aggiornamento dei dati aziendali compreso
l'indirizzo di posta elettronica e quello di posta elettronica certificata;
- attenersi ed adeguarsi tempestivamente alle direttive dell'Associazione per
quanto concerne gli incarichi di rappresentante esterno eventualmente ricoperti
per conto della stessa Associazione, impegnandosi ad una informazione completa
sull'attività svolta nell'esercizio del mandato. I rappresentanti esterni
sono altresì tenuti, laddove possibile, ad una informativa preventiva in
merito ai temi da dibattere ed alle decisioni da assumere negli Organi degli enti
nei quali partecipano. I rappresentanti esterni devono eleggere domicilio presso
l'Associazione per il ricevimento di tutti i documenti, delle notizie e delle
convocazioni che dovessero pervenire dall'ente e dall'organismo presso il quale
sono stati delegati dall'Associazione;
- rimettere il mandato di rappresentante esterno eventualmente ricoperto, su
richiesta insindacabile della Giunta dell'Associazione, per accertata violazione
degli obblighi di cui alla precedente lettera f).
L’eventuale sostituzione del Rappresentante dell’Azienda in Associazione dovrà essere
comunicata a mezzo posta, fax, posta elettronica o certificata e decorrerà dalla data di ricezione.
Il Socio è infine obbligato a fornire le notizie richieste per le indagini
promosse dall’Associazione in attuazione dell’Art. 2, lettera d), punto
8) del presente Statuto.
ART. 6 - DIRITTI DEL SOCIO
Il Socio ha diritto:
- di godere dei vantaggi assicurati dall’Associazione e dei servizi
da essa organizzati;
- di partecipare, con facoltà di discussione e con diritto di voto, alle
Assemblee della Sezione della categoria nella quale è inquadrato ed
all’Assemblea generale dei Soci.
L’esercizio del diritto di voto e l’accesso alle cariche elettive
nelle Assemblee sono riservati al rappresentante formalmente designato dal
Socio (Art. 4, quarto comma) in regola con i versamenti dei contributi
associativi (Art. 5);
- di ricevere tutte le comunicazioni e pubblicazioni sociali, nonché
di richiedere notizie, pareri ed assistenza.
L’adesione dà diritto al Socio di avvalersi anche delle prestazioni
che discendono dalla sua appartenenza al sistema confederale.
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