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ART. 7 - DURATA DELL'ADESIONE
L’adesione impegna il socio per un biennio, che decorrerà dal primo
giorno del semestre solare in cui è stata presentata la domanda di iscrizione.
L’adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio qualora
il socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata, almeno tre mesi
prima della scadenza del biennio.
Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l’adesione
decorre dal mese di ammissione.
Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.
L’Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario
innanzi al Foro di Cagliari nei confronti dei soci morosi o inadempienti che
restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi.
Per quanto attiene alla rappresentanza dell'azienda, le dimissioni del Socio hanno
comunque effetto immediato mentre permangono gli obblighi contributivi dell'Azienda
ed il dovere dell'Associazione all'erogazione dei servizi secondo i termini sopraindicati.
ART. 8 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
La qualità di socio si può perdere:
- per dimissioni nei modi e nei termini di cui al precedente Art. 7, secondo comma;
- per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari.
Della delibera di espulsione del Socio vengono tempestivamente informate le altre
componenti primarie interessate;
- per la perdita di uno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
- per insolvenza;
- per accertata adesione contemporanea ad organizzazioni diverse dalla Confindustria
e costituite per analoghi scopi;
- per mancato riscontro, trascorsi i termini di trenta giorni, alla richiesta della
Giunta di cui alla lettera g) dell'art.5.
La risoluzione è altresì prevista nel caso di inosservanza delle norme
contemplate dal Codice Etico.
In caso di risoluzione del rapporto associativo, il Rappresentante del Socio perde
automaticamente le eventuali cariche sociali ed è tenuto a dimettersi con
effetto immediato dalle cariche che ricopre presso Enti, Amministrazioni, Organizzazioni
e Commissioni attribuitegli ai sensi dell’Art. 2, punto 10), del presente Statuto.
In caso di perdita della qualità di Socio per dimissioni, l’Azienda
rimane tuttavia obbligata all’osservanza degli impegni assunti verso
l’Associazione fino al termine di cui all’Art. 7, secondo comma,
con diritto ad usufruire dei regolari servizi.
ART. 9 - ORGANIZZAZIONE PER ATTIVITA'
I Soci dell’Associazione sono riuniti in Sezioni merceologiche in relazione
all’attività produttiva esplicata.
Le Aziende operanti in settori di attività in cui le imprese associate non
raggiungono il numero di sette verranno provvisoriamente inquadrate nella Sezione
“GRUPPO MISTO” o in una Sezione di settore similare.
Dell’istituzione e della soppressione delle Sezioni decide la Giunta
dell’Associazione con specifico allegato allo Statuto.
ART. 10 - COMPITI DELLE SEZIONI
Le Sezioni assolvono i compiti inerenti
la rappresentanza del settore di attività nell’ambito della loro
competenza territoriale, nel rispetto degli indirizzi generali e del coordinamento
degli organi direttivi dell'Associazione.
A tal fine, il Presidente e il Consiglio delle Sezioni sono tenuti a dare
preventiva informazione al Presidente dell'Associazione delle iniziative e
dell'attività di particolare rilievo da svolgersi, soprattutto se ad
evidenza pubblica o esterna.
In particolare spetta alle Sezioni:
- di predisporre, qualora l’Assemblea di Sezione ne ravvisi la
necessità, il Regolamento di Sezione che non contrasti con le norme
del presente Statuto;
- di assumere l’iniziativa, ogni qualvolta lo ritengano necessario, per
l’esame e la trattazione di problemi interessanti il settore di competenza;
- di procedere alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e degli
accordi economici collettivi di settore;
- di adottare deliberazioni sulle questioni ad esse affidate o delegate
dall’Associazione.
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