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ART. 20 - ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea Generale degli Associati è composta da tutti i Soci
aderenti all’Associazione.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via
ordinaria almeno una volta all’anno, mediante comunicazione scritta (posta,
fax, posta elettronica o posta elettronica certificata) spedita ai Soci almeno 15
giorni prima della data dell’adunanza, con l’indicazione del luogo,
giorno e ora della riunione e delle materie all’ordine del giorno.
E’ ammessa la convocazione nei casi di urgenza con preavviso minimo di almeno 5 giorni.
L’Assemblea elettiva è convocata entro il 30 giugno degli anni dispari,
data di scadenza di ogni carica per i membri eletti da questo organo statutario.
Per la valida costituzione dell’Assemblea è necessario, in prima
convocazione, la presenza, anche per delega, di almeno un quinto dei voti attribuiti.
Trascorsa un’ora da quella fissata nell’avviso, l’Assemblea si
intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida
qualunque sia il numero dei voti presenti.
Per i criteri di voto si applica quanto previsto al successivo articolo 30.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, senza tenere
conto degli astenuti e delle schede bianche nelle votazioni a scrutinio segreto.
Le schede nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
Il Presidente stabilisce il sistema di votazione. Le deliberazioni concernenti
persone si prendono a scrutinio segreto.
In caso di parità prevale il voto del Presidente salvo che la votazione
sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s’intende
respinta. Resta salva la facoltà dell’Assemblea di riproporre
immediatamente la votazione.
In caso di parità su persone verrà eletto colui che rappresenti
l’Impresa con maggiore anzianità d’iscrizione all’Associazione.
L’Assemblea viene convocata in via straordinaria ogni qualvolta la Giunta
lo riterrà necessario o ne facciano richiesta Soci titolari di almeno un
decimo dei voti totali dell'Assemblea.
ART. 21 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea formula indicazioni sull’indirizzo politico
dell’Associazione e delibera su:
- i bilanci preventivi e consuntivi;
- i criteri per la determinazione e la misura dei contributi associativi
annuali proposti dalla Giunta dell’Associazione ai sensi del successivo articolo 23 lett. q;
- le relazioni economiche, politiche e morali della Giunta;
- la nomina del Presidente dell’Associazione, il suo programma ed i
temi oggetto di delega ai Vicepresidenti incaricati;
- la nomina del Vicepresidente vicario;
- la nomina dei vicepresidenti incaricati per tematica in numero massimo di cinque;
- la nomina di cinque Componenti la Giunta dell’Associazione;
- la nomina di un Collegio di tre Revisori contabili effettivi e di due supplenti;
- la nomina dei Probiviri in numero di otto;
- le modifiche o i rinnovi del presente Statuto;
- lo scioglimento dell’Associazione come disposto all’Art. 36 del presente Statuto;
- ogni altra questione ad essa sottoposta dalla Giunta.
ART. 22 - GIUNTA DELL'ASSOCIAZIONE
La Giunta dell’Associazione è composta:
- dal Presidente dell’Associazione;
- dal Vicepresidente vicario;
- dai Presidenti delle Sezioni merceologiche;
- dal Presidente del Gruppo Giovani Industriali;
- dal Presidente del Raggruppamento Piccola Industria;
- dai past president dell’Associazione a condizione che conservino la qualifica di socio dell’Associazione;
- dal Presidente del Consorzio Fidi se socio dell’Associazione;
- da cinque componenti eletti dall’Assemblea Generale;
- da cinque componenti nominati dalle aziende iscritte con oltre 250 addetti o
che comunque risultino tra le prime 15 contribuenti dell’Associazione,
come riscontrabile dai versamenti complessivamente effettuati nell’anno
precedente a quello di riferimento;
- da due componenti nominati dalla Giunta neo eletta;
- da un rappresentante aggiuntivo delle Sezioni che contribuiscono dal 5 al 10% al
bilancio della Associazione, nominato dal Consiglio di Sezione;
- da due rappresentanti aggiuntivi delle Sezioni che contribuiscono per oltre il
10% al bilancio dell’Associazione nominati dal Consiglio di Sezione.
La Giunta elegge tra i propri membri i Vicepresidenti incaricati per tematica in
numero massimo di cinque.
I componenti la Giunta durano in carica due anni e la loro presenza non è
delegabile.
I nuovi Presidenti di Sezione, contestualmente alla loro nomina, sostituiscono
il corrispondente componente della Giunta, quand'anche ciò avvenga prima
della scadenza del 30 giugno degli anni dispari.
I componenti del Collegio dei Revisori contabili ed i Probiviri sono invitati a
partecipare alle riunioni della Giunta dell'Associazione, senza voto deliberativo.
La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni due
mesi ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o
venga richiesta da un terzo dei componenti la Giunta stessa.
La convocazione è fatta mediante avvisi scritti (inviati per posta, fax o posta
elettronica) diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a
tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi.
Gli avvisi dovranno contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora della
riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della
metà più uno dei Membri, in prima convocazione, e di un terzo
dei Membri in seconda convocazione, che può avvenire trascorsi trenta
minuti dall’orario della prima.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni
a scrutinio segreto non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Ciascun Membro ha diritto ad un voto.
In caso di assenza del Presidente, la Giunta sarà presieduta dal Vice
Presidente vicario.
I Membri della Giunta che si astengono, salvo casi particolari che saranno
valutati, a richiesta dell’interessato, dall’organismo in cui esplica
la carica, dall’intervenire ad oltre il 50% delle sedute nel corso
dell'anno possono essere dichiarati decaduti dalla carica; la decadenza è
pronunciata dalla Giunta dell’Associazione decorsi quindici giorni dalla
notificazione all’interessato della proposta di decadenza e ne verrà
richiesta la sostituzione all’Organo Statutario che provvederà con
una nuova elezione.
Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Presidente
dell'Associazione entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al
comma precedente.
In caso di vacanza di uno dei Componenti della Giunta si provvederà
alla sua reintegrazione con il sostituto eletto dal rispettivo Organo Statutario.
In caso di vacanza del Presidente si procederà a nuove elezioni.
In ogni caso il nuovo componente resterà in carica fino alla scadenza della Giunta.
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