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ART. 26 - VICEPRESIDENTE VICARIO E VICEPRESIDENTI INCARICATI
Nella realizzazione del programma biennale d'attività, nella conduzione e
nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato dal
Vicepresidente vicario e dai Vicepresidenti incaricati.
Il Vicepresidente vicario coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza
o impedimento.
Ai Vicepresidenti Incaricati sono affidate deleghe di responsabilità nel
quadro dell'attuazione degli indirizzi d'azione del programma ed in coerenza con
le funzioni strategiche d'attività che l'Associazione deve presidiare.
Sulle materie oggetto di delega ai Vicepresidenti o su altra tematica di particolare
rilevanza, la Giunta, su proposta del Presidente, può istituire delle
specifiche Commissioni di Studio o Gruppi di Lavoro aventi carattere consultivo.
Il Presidente del Gruppo Giovani è di diritto Vicepresidente dell’Associazione.
ART. 27 DIRETTORE GENERALE
Il Direttore generale dirige tutti gli Uffici dell'Associazione e sovrintende
all'erogazione dei servizi, assicurandone il coordinamento attraverso i
funzionari competenti.
Il Direttore è il capo del personale e, come tale, predispone la pianta
organica del personale da sottoporre all’approvazione della Giunta. Detta
le linee della qualità dei servizi erogati sovrintendendo al sistema di
gestione per la qualità. Propone inoltre agli organi competenti
l'assunzione, l'avanzamento e il licenziamento del personale. E' il responsabile
della disciplina.
Cura i rapporti con la struttura centrale di Confindustria e delle organizzazioni
territoriali e di categoria del sistema.
Dà esecuzione a tutte le delibere degli Organi Statutari e coadiuva il
Presidente, il Vicepresidente vicario ed i Vicepresidenti incaricati, dei quali
attua le disposizioni. Partecipa con voto consultivo a tutte le riunioni degli
organi istituzionali dell'Associazione.
Sovrintende alla gestione finanziaria ed amministrativa dell'Associazione,
predispone il bilancio preventivo e consuntivo sotto la responsabilità
del Presidente e del Vicepresidente vicario.
ART. 28 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
L’Assemblea generale ordinaria di ogni quadriennio in anno diverso da quello
dell’elezione del Presidente elegge, a scrutinio segreto, tre Revisori contabili
effettivi e due supplenti i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili
senza limiti di mandato.
E’ Presidente del Collegio il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
Alla carica di Revisore contabile possono essere candidate anche persone che non abbiano
diretta responsabilità d’impresa.
La carica di Revisore contabile è incompatibile con la carica di Presidente o di
Revisore di un’organizzazione confederata e con tutte le altre cariche dell’Associazione
e del sistema Confindustria.
Almeno due dei Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili.
I Revisori contabili assistono alle adunanze dell’Assemblea e, per le materie ed i
temi di pertinenza, della Giunta.
Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e
finanziaria dell’Associazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul
conto consuntivo.
Al collegio dei revisori contabili sono attribuite tutte le funzioni previste a
norma di legge.
ART. 29 - PROBIVIRI
L'Assemblea Generale di ogni quadriennio, in anno diverso da quello dell'elezione
del Presidente, elegge a scrutinio segreto, otto Probiviri, i quali durano in
carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
Ciascun Socio può esprimere, per ogni voto di cui è titolare,
un massimo di quattro preferenze.
A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente
invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile
perché siano sottoposte alla votazione.
Alla carica di Proboviro possono essere elette anche persone che non abbiano
diretta responsabilità d'impresa.
La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di
Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché
con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.
Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle
controversie di qualunque natura insorte tra gli associati o tra le componenti
dell’Associazione o del Sistema e che non si siano potute definire bonariamente.
I ricorsi ai Probiviri devono essere proposti dall’interessato, a pena di
decadenza, nel perentorio termine di 15 giorni dal ricevimento del provvedimento che
si intende impugnare, nel caso di provvedimento disciplinare e nello stesso termine,
decorrente dall’insorta controversia tra gli associati e gli organi
dell’Associazione.
Il ricorso potrà avere effetto sospensivo, qualora il collegio arbitrale lo reputi
opportuno in relazione alle concrete circostanze di fatto.
I ricorsi devono essere depositati, a pena di irricevibilità, presso gli
Uffici della Confindustria Sardegna Meridionale.
Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzioni delle
controversie, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro
di sua fiducia, scelto tra gli otto Probiviri eletti dall'Assemblea.
Il Presidente del predetto collegio è scelto tra gli otto Probiviri
con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso
la nomina sarà chiesta dai due Probiviri già nominati al
Presidente del Tribunale di Cagliari, che provvederà alla scelta
sempre tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.
Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a
dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di
incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura
civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.
Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i
mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo
anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.
Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno
natura di arbitrato irrituale.
Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in
cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia.
Tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente
dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il
lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.
In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali
la controversia ad essa demandata; a tale riguardo, il collegio dei Probiviri
della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio
arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione
delle controversie stesse.
Le decisioni in merito ai compiti dei Probiviri sono assunte dall'insieme degli
otto Probiviri, a maggioranza
assoluta, eleggendo per l'occasione al proprio interno un Presidente. Per la
validità di tali decisioni debbono essere presenti alle riunioni almeno
sei Probiviri.
Anche queste decisioni dei Probiviri sono inappellabili.
L’interpretazione del presente Statuto, del Codice Etico e della Carta dei valori
associativi, nonché di ogni altra norma regolativa del Sistema è di
esclusiva competenza dei Probiviri dell’Associazione.
I Probiviri vigilano altresì sull’organizzazione complessiva del Sistema
per la conformità ai principi organizzativi generali di cui al presente Statuto,
al Codice Etico e alla Carta dei Valori Associativi. Fatto salvo quanto previsto
dall'art. 8, la decadenza dalle cariche associative può essere disposta, oltre
che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri
per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
I Probiviri delle componenti del Sistema debbono comunicare le questioni loro demandate,
potendo altresì richiedere elementi di orientamento per la risoluzione delle stesse.
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