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ART. 30 - VOTAZIONE
Nelle votazioni di qualunque genere ogni avente diritto può esprimere
un solo voto ed è ammessa, là dove prevista, una sola delega.
Il Rappresentante di più aziende iscritte all’Associazione ha
comunque diritto a tanti voti quante sono le aziende che rappresenta; potrà
inoltre essere portatore di tante deleghe quante sono le aziende rappresentate.
Nell'Assemblea Generale ed in quella di Sezione, in occasione della votazione di
liste di candidati, non si può esprimere per ogni scheda di voto un numero
di preferenze superiore al 75 per cento delle persone da eleggere.
Nelle votazioni per le cariche dell’Associazione di qualunque genere, in
caso di più candidati a parità di voti, viene preferito il candidato
che rappresenta l’Impresa con maggiore anzianità di iscrizione ed a
parità di data di iscrizione il più anziano di età.
Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.
Sono eleggibili alle cariche sociali e possono rappresentare il Socio nelle
Assemblee i rappresentanti in seno all'Associazione delle Aziende associate,
così come emerge dal modulo di iscrizione o da successive modifiche
notificate in data antecedente allo svolgimento dell'adunanza.
Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
ART. 31 - PATRIMONIO SOCIALE, AMMINISTRAZIONE E BILANCI
Il patrimonio sociale è formato:
- dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e
donazioni o comunque, vengano in possesso dell’Associazione;
- dalle somme accantonate per qualsiasi scopo.
All’inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato alla
Giunta a cura del Presidente l’inventario del patrimonio regolarmente
aggiornato e compilato.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dall’ammontare dei contributi spettanti;
- dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi
altro titolo.
Sono spese obbligatorie:
- le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione,
cancelleria, posta telegrafo, telefono, imposte e tasse, indennità di
viaggio, trasporti), le spese per l’organizzazione sindacale, per
l’assistenza economica, sociale e morale e per l’istruzione
professionale dei Soci e del personale dell’Associazione;
- le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o
determinazioni delle competenti autorità.
Tutte le altre spese sono facoltative, l’ammontare complessivo delle quali
non potrà eccedere in nessun caso il 40% delle entrate effettive ordinarie
dell’Associazione. Dette spese facoltative devono avere per oggetto servizi
od uffici di pubblica utilità nell’interesse delle categorie
rappresentate.
Per l’amministrazione del patrimonio, delle entrate sociali e delle uscite
sono compilati, per ciascun anno solare, oltre al preventivo di massima,
il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporsi all’approvazione
dell’Assemblea Generale insieme alle relazioni della Giunta e dei Revisori.
La Giunta deve presentare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo al
Collegio dei Revisori prima della data fissata per l’Assemblea.
Il bilancio dell'Associazione è corredato da relazioni di certificazione.
Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso entro trenta giorni
dall’approvazione a Confindustria.
Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le inerenti relazioni devono restare
depositate in copia presso gli Uffici dell’Associazione durante i dieci
giorni che precedono l’Assemblea, a disposizione dei Soci perché
possano prenderne visione.
L’Associazione può accettare contributi straordinari spontanei
erogati a determinati scopi, purché questi ultimi rientrino tra quelli
dell’Associazione.
Per quanto attiene le responsabilità e le attribuzioni amministrative
di cui al presente Statuto esse sono attribuite, a norma di legge, al Presidente
che può delegare per spese obbligatorie il Vice Presidente vicario e/o
il Direttore, i quali potranno svolgere il loro mandato entro i limiti definiti
da espressa delega scritta.
Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti agli
Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitali.
ART. 32 - CONTRIBUTI
All’accertamento, alla riscossione ed alla ripartizione dei contributi di
cui al terzo comma, lettera d), dell’Art. 5 provvede una tesoreria, istituita
presso l’Associazione ovvero istituita in forma consortile con altre
Associazioni confederate.
Le quote ed i contributi associativi riscossi a norma del presente Statuto non sono
trasmissibili ad altri soggetti.
ART. 33 - REGOLAMENTO DEI RAPPORTI DI LAVORO E DEI RAPPORTI
ECONOMICI COLLETTIVI
L’Associazione stipula nell’ambito di quanto previsto dalla
contrattazione nazionale i contratti collettivi di lavoro e gli accordi per
il regolamento dei rapporti economici collettivi aventi efficacia per le
categorie rappresentate.
I contratti collettivi di lavoro aventi efficacia nell’ambito di due o
più sezioni provinciali sono firmati dal Presidente dell’Associazione
quale legale rappresentante di essa o da persona munita di mandato speciale.
Quelli aventi efficacia nell’ambito di una sola sezione, sono firmati dal
Presidente della Sezione stessa o da altra persona all’uopo delegata e dal
Presidente dell'Associazione.
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